La Corte Costituzionale con la sentenza del 23 gennaio 2012 n. 15, ha introdotto un ulteriore elemento (forse decisivo) per la soluzione della questione attinente al regime contributivo dei soci di una Srl che ricoprono anche la carica di amministratori.
In merito è necessario un breve riepilogo della questione. Il tema dibattuto, come ricordato dalla Consulta, era se il socio di una società commerciale nella forma della Srl, il quale partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima, riscuotendo un apposito compenso, sia tenuto all'iscrizione (e debba versare la contribuzione) presso le due corrispondenti gestioni previdenziali, ossia alla gestione commercianti per l’attività di socio e alla gestione separata per l’attività di amministratore, oppure sia tenuto all'iscrizione presso una sola delle due gestioni, a seconda di quale delle due attività risulti prevalente.
A tentare di dirimere la questione, è intervenuta dapprima la Corte di Cassazione con diverse sentenze (fra le quali Sezioni Unite nn. 17074 e 17076 dell'agosto del 2011) e successivamente lo stesso Legislatore fornendo una interpretazione autentica con il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche, dalla Legge 30/07/2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). In particolare, l’articolo 12, comma 11, del citato Decreto Legge 122 del 2010 dispone che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Al contrario, per i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione separata inps, come per gli amministratori di Srl, non rileva l’eventuale prevalenza di una attività sull’altra. Da qui l’obbligo di iscrizione sia alla gestione cd. separata, per l’attività di amministratore, sia alla gestione commercianti, per l’attività di socio, sempre che operi nel settore commerciale e contribuisca all'attività aziendale con la propria partecipazione abituale e prevalente.
Tale intervento normativo ha superato anche il giudizio della Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del suddetto intervento del Legislatore con i principi costituzionali ed in particolare sulla legittimità di una applicazione retroattiva della norma, ne ha confermato la compatibilità ai principi costituzionali, anche per quanto attiene all’applicazione retroattiva. Difatti, precisa la Consulta, la norma che deriva da una legge di interpretazione autentica, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora, come nel caso in esame, si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, con lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza ed a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, di principi di preminente interesse costituzionale. Del resto, rileva la Consulta, il Legislatore non ha introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.